Separazione patrimoniale
Compliance
Separazione patrimoniale
Fideiussione bancaria (artt. 63 e 64 del Reg. IVASS n. 40/2018)
I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo. Il versamento deve avvenire con immediatezza e comunque entro 10 giorni dal pagamento. Il versamento può essere effettuato al netto delle provvigioni spettanti all’intermediario nel caso in cui tale modalità sia consentita dalle imprese preponenti. Gli intermediari plurimandatari adottano procedure idonee a garantire, l’attribuzione delle somme alle singole imprese preponenti e ai rispettivi assicurati. Agli intermediari non sono consentiti versamenti temporanei dei premi e delle somme destinate ai risarcimenti o ad altre prestazioni assicurative dovute dalle imprese nei conti correnti diversi dal conto corrente separato. Tali regole non operano per coloro che abbiano stipulato una fideiussione bancaria per un importo almeno pari al quattro per cento dei premi incassati (al netto degli oneri fiscali), con un minimo di 18.750 euro e che operi come garanzia a prima richiesta In caso di plurimandato, per determinare l’importo della fideiussione bancaria, il quattro per cento dei premi incassati è calcolato sul monte premi netto, complessivamente incassato dall’intermediario, indipendentemente dalla quota afferente ai singoli accordi, risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.